Vista la delibera di giunta comunale del Comune dell'Isola del Giglio n. 12 del 29 gennaio 2010, concernente il divieto di afflusso e di circolazione sull'Isola del Giglio, dei veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabilmente residente nell'Isola del Giglio e degli autobus appartenenti ad imprese non aventi la sede legale ed amministrativa nell'Isola stessa;
Vista la nota dell'Ufficio Territoriale del Governo di Grosseto prot. n. 0009078 del 2 marzo 2010 con la quale si esprime parere favorevole all'emissione del decreto in questione;
Vista la nota prot. n. AOO/GRT61707/O/060 del 4 marzo 2010 con la quale la Regione Toscana esprime il proprio nulla osta all'emissione del decreto in questione;
Ritenuto opportuno adottare i richiesti provvedimenti restrittivi della circolazione stradale per le ragioni espresse nei succitati atti;
Decreta:
Art. 1
Divieti
1. Dal 1° aprile 2010 al 30 settembre 2010, sono vietati l'afflusso e la circolazione sull'Isola del Giglio degli autobus appartenenti ad imprese non aventi la sede legale ed amministrativa nell'Isola stessa ad esclusione del concessionario che effettua trasporto pubblico locale comunale.
2. Dal 2 agosto 2010 al 27 agosto 2010 è, altresì, vietato l'afflusso e la circolazione dei veicoli appartenenti a persone non stabilmente residenti nell'Isola del Giglio.
3. Dal 1° aprile 2010 al 31 ottobre 2010 è vietato l'afflusso e la circolazione, sull'Isola di Giannutri, dei veicoli appartenenti a persone non stabilmente residenti nell'Isola stessa.
Art. 2
Deroghe
1. Per l'Isola del Giglio, nel periodo di cui all'art. 1, comma 2, sono concesse deroghe al divieto per i seguenti veicoli:
a) veicoli appartenenti a persone stabilmente residenti, secondo le risultanze degli atti anagrafici, con esclusione delle persone dimoranti ovvero domiciliate nel Comune dell'Isola del Giglio;
b) veicoli appartenenti a persone iscritte nei ruoli comunali delle imposte di nettezza urbana, previa autorizzazione rilasciata dal Comune dell'Isola del Giglio;
c) veicoli i cui proprietari possono dimostrare che trascorreranno almeno cinque giorni sull'Isola, previa autorizzazione rilasciata dal Comune dell'Isola del Giglio;
d) veicoli con targa estera;
e) veicoli per trasporto merci, sempre che non siano in contrasto con le limitazioni alla circolazione vigente sulle strade dell'Isola;
f) autoambulanze, carri funebri, veicoli dei servizi di polizia e antincendio;
g) veicoli che trasportano invalidi, purché muniti dell'apposito contrassegno previsto dall'art. 381 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, rilasciato da una competente
Autorità italiana o estera;
h) caravan e autocaravan i cui proprietari possono dimostrare che trascorreranno con il loro veicolo almeno quattro giorni nell'unico campeggio esistente nell'Isola, previa autorizzazione rilasciata dal Comune dell'Isola del Giglio.
2. Per l'Isola di Giannutri, nel periodo di cui all'art. 1, comma 3, sono concesse deroghe al divieto per i seguenti veicoli:
a) veicoli appartenenti a persone stabilmente residenti, secondo le risultanze degli atti anagrafici, con esclusione delle persone dimoranti ovvero domiciliate nel Comune di Isola del Giglio - frazione Isola di Giannutri;
b) autoambulanze, carri funebri, veicoli dei servizi di polizia ed antincendio;
c) veicoli che trasportano invalidi, purché muniti dell'apposito contrassegno previsto dall'art. 381 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, rilasciato da una competente autorità italiana o estera;
d) veicoli adibiti al recupero dei R.S.U., e al trasporto di materiali classificati rifiuti speciali;
e) veicoli adibiti all'approvvigionamento idrico, alla manutenzione dell'acquedotto e della rete fognaria, nonché al trasporto di gasolio per centrale elettrica.
Art. 3
Autorizzazioni
Le modalità di rilascio delle autorizzazioni da parte del Comune dell'Isola del Giglio sono stabilite dal Comune stesso. Al Comune dell'Isola del Giglio è concessa la facoltà, in caso di appurata e reale necessità ed urgenza, di concedere ulteriori autorizzazioni in deroga al divieto di sbarco.
Art. 4
Sanzioni
Chiunque viola i divieti di cui al presente decreto, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 389 a euro 1.559 così come previsto dal comma 2 dell'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con gli aggiornamenti di cui al decreto del Ministro della giustizia in data 17 dicembre 2008.
Art. 5
Vigilanza
Il Prefetto di Grosseto è incaricato dell'esecuzione e dell'assidua e sistematica
sorveglianza sul rispetto dei divieti stabiliti con il presente decreto, per tutto il periodo considerato.
Roma, 11 marzo 2010
Il Ministro: Matteoli
Registrato alla Corte dei conti il 23 marzo 2010
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 3, foglio n. 124